Il caso Adidas

La Corte Europea smentisce l'Uami: Adidas può opporsi alla registrazione di strisce parallele apposte sulle calzature sportive.

Adidas può opporsi alla registrazione di strisce parallele apposte sul lato delle calzature sportive come marchio comunitario. 

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Adidas può opporsi alla registrazione di strisce parallele apposte sul lato delle calzature sportive come marchio comunitario. Lo ha stabilito lo scorso 17 febbraio la Corte di Giustizia Ue. 

Nel 2009 la Shoe Branding Europe, società belga, aveva chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami) di registrare il marchio comunitario per calzature contenente due bande laterali parallele. 

L'Adidas si e' immediatamente opposta con l'argomento che uno dei suoi marchi presenta tre bande laterali parallele. L'Uami, pero', ha respinto l'opposizione e di qui il ricorso Adidas, nel 2014, al Tribunale dell'Unione Europea

Con  sentenza  del  21  maggio 2015, il Tribunale ha accolto il ricorso di Adidas, ritenendo che a torto l’UAMI avesse ritenuto assente una somiglianza visiva tra i due marchi, quando invece l’impressione complessiva  era,  in  un  certo  grado,  simile  in  ragione  di  elementi comuni (le strisce parallele oblique, equidistanti e della stessa larghezza, in contrasto con il colore  di  base  della calzatura  e  poste  sulla  parte  laterale  della stessa).

marchio adidas e Shoe Branding Europe

A sinistra, il marchio depositato da Adidas, con le tre strisce. A destra, il marchio della Shoe Branding Europe.

Non  soddisfatta dalla sentenza del Tribunale, la Shoe Branding Europe ha proposto un’impugnazione dinnanzi alla Corte di Giustizia

Nell’ordinanza del 17 febbraio 2016, la Corte conferma la sentenza del Tribunale, evidenziando che correttamente il Tribunale aveva constatato un’insufficiente motivazione da parte dell’UAMI rispetto la dissomiglianza dei marchi in conflitto.

La Corte ha inoltre sottolineato che le  differenze  minori  che  sussistono  tra  i marchi  (ossia  la  diversa  lunghezza  delle  strisce, dipendente dalla diversa inclinazione) non sono tali da influenzare l’impressione complessiva, data dalla presenza di larghe strisce oblique sulla parte laterale della calzatura.

Ricordiamo che possono costituire marchi d’impresa tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui: parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione (come, per esempio, la bottiglietta contour della Coca Cola), combinazioni o tonalità cromatiche.