Riprodurre la Vespa su gadget e souvenir è reato (anche in assenza del marchio)

Come stabilito dalla 5° sezione penale della Cassazione, riprodurre l’immagine dello scooter Vespa su qualsiasi tipo di gadget o souvenir è illegale, anche in assenza del marchio.

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Come stabilito dalla 5° sezione penale della Cassazione (sentenza 13078/2017), riprodurre l’immagine dello scooter Vespa su qualsiasi tipo di gadget o souvenir è illegale, anche in assenza del marchio.

La Cassazione si è espressa nei confronti di un provvedimento di ricorso relativo a un’ordinanza di sequestro su diversi beni (portachiavi, souvenir, calamite, magliette e specchietti) che riproducevano l’immagine del noto scooter senza tuttavia riproporre né il marchio, né una scritta relativa al brand Vespa. 

Era comunque scattata la confisca dei beni, cui un imprenditore italiano si era opposto, sottolineando che tali prodotti non potessero generare confusione tra marchi, considerando anche il prezzo irrisorio (pochi euro) dei gadget stessi. 

La Cassazione ha quindi confermato la linea del Tribunale di Roma, rigettando il ricorso e aggiungendo che «anche la sola riproduzione di una figura può integrare il reato, laddove la stessa figura costituisca marchio o segno distintivo del prodotto e sempre che tale raffigurazione sia idonea a ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine all’origine del bene dal produttore titolare del marchio registrato». 

Detto ciò, «la materiale riproduzione, l’impressione o la stampigliatura del marchio come tale non risulta indispensabile» per incorrere nel reato.

La forma della Vespa, così come la bottiglietta della Coca Cola, è considerata già di per sé un “marchio”, segno distintivo di un prodotto specifico, capace di generare in chi acquista un’associazione mentale automatica rispetto allo scooter.